Ricorso ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Campania, in persona  del  suo  Presidente  pro
tempore, per  la  declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 2 della legge della Regione Campania n. 30  del  9  ottobre
2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Campania  n.
74 del 9 ottobre 2017, come da delibera del Consiglio dei ministri in
data 1° dicembre 2017, per contrasto con gli articoli 117, comma 3, e
120 della Costituzione. 
 
                                Fatto 
 
    In data 9 ottobre  2017  e'  stata  pubblicata,  sul  n.  74  del
Bollettino Ufficiale della Regione Campania, la legge regionale n. 30
del 9 ottobre 2017, recante «Interventi di lotta al tabagismo per  la
tutela della salute». 
    Una delle disposizioni contenute nella detta legge,  come  meglio
si andra' a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionali
ed   e'   violativa    di    previsioni    costituzionali,    nonche'
illegittimamente invasiva  delle  competenze  dello  Stato;  si  deve
pertanto procedere  con  il  presente  atto  alla  sua  impugnazione,
affinche' ne sia dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale,  con
conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in
punto di 
 
                               Diritto 
 
    1. La legge della Regione Campania n.  30  del  9  ottobre  2017,
«Interventi di lotta al tabagismo per la tutela  della  salute»,  con
l'art. 2, comma 2, ha  deliberato  la  predisposizione  di  un  Piano
regionale triennale per la lotta al tabagismo, attraverso  il  quale,
con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, si  prevede  la
realizzazione di una serie di misure  finalizzate  alla  prevenzione,
l'assistenza e il supporto alla disassuefazione  dal  tabagismo,  «in
accordo  con  le  indicazioni  delle  Linee  guida  internazionali  e
nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze,  anche
riconoscendo il principio di riduzione del danno». 
    In particolare, i successivi commi 3 e 4 dell'art. 2 della  legge
che qui si impugna chiariscono che 
    «3. Il piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2  prevede
interventi riguardanti: 
        a) la prevenzione del tabagismo attraverso la  promozione  di
stili di vita sani e liberi dal fumo nella comunita'; 
        b) l'assistenza  ed  il  supporto  alla  disassuefazione  dal
tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per  la
cura del tabagismo e per smettere di fumare; 
        c)  la  valorizzazione  dell'ambiente  contro  l'inquinamento
causato dai rifiuti generati dal fumo; 
        d) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di
lavoro, prevedendo che, ai fini  di  tale  divieto,  si  intenda  per
utente  anche  il  personale  dipendente  o  altrimenti  addetto   ad
attivita' lavorativa; 
        e) la tutela dei non fumatori; 
        f) la promozione  di  servizi,  iniziative,  progetti  locali
dedicati presso i Centri territoriali per la disassuefazione dal fumo
di tabacco operativi  presso  le  strutture  del  Servizio  sanitario
nazionale (SSN). 
    4. La Regione promuove la definizione di accordi per l'attuazione
degli interventi  realizzati  dalle  aziende  sanitarie,  dagli  enti
locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del
piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2». 
    In tal modo operando, tuttavia, la Regione si  pone  in  evidente
contrasto con le attribuzioni del commissario  per  l'attuazione  del
piano di rientro dal deficit sanitario, e, conseguentemente,  con  le
disposizioni costituzionali indicate in epigrafe. 
    2.1. Giova rammentare  pregiudizialmente  che,  a  seguito  della
nota, gravissima e generalizzata situazione di disavanzo  in  materia
sanitaria che affliggeva ed affligge le regioni italiane -  che  alla
spesa sanitaria devono far fronte - con l'art.  1,  comma  180  della
legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per l'anno 2005)
veniva prevista la possibilita' di stipulare accordi tra  le  regioni
in  situazione  di  sofferenza  e  i   Ministeri   della   salute   e
dell'economia  e  finanze  volti  ad  individuare   «gli   interventi
necessari  per  il  perseguimento  dell'equilibrio   economico,   nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza». 
    2.2. Con la successiva Intesa Stato-regioni  del  23  marzo  2005
venivano stabilite le modalita' per il monitoraggio  della  effettiva
realizzazione degli obiettivi di  cui  agli  obblighi  assunti  dalle
regioni con i detti accordi: in particolare,  veniva  anche  prevista
una specifica attenzione alla realizzazione degli interventi  di  cui
al Piano nazionale della prevenzione. 
    2.2. In questo contesto era quindi concluso,  in  data  13  marzo
2007, un Accordo sul piano di rientro per il triennio  2007-2009  tra
la Regione Campania e le amministrazioni statali. 
    2.3. La Regione  non  rispettava  tuttavia  gli  impegni  assunti
nell'Accordo. 
    Pertanto il Governo, avvalendosi dei poteri sostitutivi  previsti
dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (1)  ,
con  delibera  del  24  luglio  2009  procedeva  alla  nomina  di  un
commissario ad acta per la puntuale attuazione del piano di rientro. 
    2.4. A seguito del protrarsi dello stato  di  commissariamento  -
per il mancato completo realizzarsi degli obiettivi cui e' legata  la
cessazione dello stato di emergenza - e in forza della successione di
varie disposizioni regolanti la materia, in forza della delibera  del
Consiglio dei ministri del 10  luglio  2017  riveste  attualmente  il
ruolo di commissario ad acta il Presidente pro tempore della  Regione
Campania, il cui compito e'  dunque  costituito  dall'attuazione  del
piano di rientro, come da ultimo aggiornato - secondo  le  previsioni
dell'art. 2, commi 88 e 88-bis della legge n.  191  del  23  dicembre
2009 (legge finanziaria per l'anno 2010), nei  termini  di  cui  alla
lettera b) della detta delibera - a seguito del vigente  decreto  del
commissario pro-tempore n. 14 del 1° marzo 2017. 
    2.5.  Orbene,  tra  i  compiti  demandati  al   commissario   dal
provvedimento adottato in data  10  luglio  2017  dal  Consiglio  dei
ministri   (punto   XXV   della   delibera)   sono   ricompresi    la
«riorganizzazione e potenziamento delle attivita' di  prevenzione  in
tutta la Regione Campania». 
    Appare dunque di immediata evidenza che gli  interventi  previsti
dalla legge regionale  che  oggi  si  impugna,  a  prescindere  dalla
circostanza che essi, nel merito, confliggano (come  sembra)  o  meno
con quanto previsto dal vigente piano di rientro, vanno in ogni  caso
ad incidere sulla competenza del commissario. 
    Non sembra revocabile in dubbio che e' solo il commissario, e non
la Regione, attraverso i meccanismi cui si intende dar  vita  con  la
legge che qui si impugna,  che  ha  competenza  a  provvedere  in  un
settore  certamente  rientrante  nel  piu'   generale   campo   delle
«attivita' di prevenzione». 
    La norma in discorso - anche per le sue puntuali previsioni e  la
sua immediata operativita' - non puo' non interferire: 
        per un verso, con l'attivita'  del  commissario,  che  invece
dovrebbe provvedere in  via  diretta,  nell'ambito  delle  competenze
conferitegli, in una visione complessiva degli  interventi  volti  al
perseguimento   del   fondamentale   obiettivo   del   raggiungimento
dell'equilibrio economico, facendo salva la  erogazione  dei  livelli
essenziali di Assistenza-LEA con consapevole gestione delle  limitate
risorse economiche disponibili; 
        per altro verso, in ultima analisi, con la  stessa  attivita'
degli organi costituiti con il decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159
(il tavolo di verifica degli adempimenti; il comitato permanente  per
la verifica dei livelli essenziali di assistenza), essenziali per una
attenta gestione della spesa  di  competenza  regionale  nel  settore
sanitario ai  fini  di  un  troppo  atteso  risanamento;  organi  che
potrebbero incontrare difficolta'  nel  valutare,  e  ancor  di  piu'
nell'incidere,  ove  necessario,   su   interventi   sottratti   alla
competenza del commissario e in grado di influenzare negativamente la
loro  attivita'  di  monitoraggio  e   controllo   sull'operato   del
commissario. 
    2.6.  Ne'  sembra   sufficiente   a   superare   il   dubbio   di
costituzionalita' la  previsione  dell'art.  9  della  legge  che  si
impugna, norma di chiusura che,  al  primo  comma,  prevede  che  «le
disposizioni della presente legge si applicano in quanto  compatibili
con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario  della
Regione e con quelle dei programmi operativi di cui  all'articolo  2,
comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191  (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello   Stato   -
finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad acta
per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario». 
    Trattasi infatti di previsione del tutto generica, e comunque non
idonea a limitare una interferenza con l'attivita' commissariale  che
viene ad esistenza ex se per la  sola  previsione  di  iniziative  di
prevenzione alternative a quelle di competenza del commissario. 
    Piu' in generale, d'altronde, non puo' sfuggire  la  singolarita'
di un intervento normativo attraverso il quale la  Regione  tende  ad
appropriarsi nuovamente di competenze trasferite  ad  un  commissario
straordinario istituito proprio in conseguenza di  una  gestione  non
efficiente della spesa  sanitaria  da  parte  dell'ente  territoriale
stesso. 
    3. L'art. 2 della legge  della  Regione  Campania  n.  30  del  9
ottobre 2017 appare pertanto invasivo  delle  competenze  statali,  e
deve   essere   dichiarato   incostituzionale,   per   le    seguenti
considerazioni in punto di diritto. 
    3.1. La norma viola in primo luogo la  previsione  dell'art.  120
della Costituzione, a mente del quale  (comma  2)  «il  Governo  puo'
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle
Province e dei comuni in caso  di  mancato  rispetto  ...  quando  lo
richiedono la tutela della unita' giuridica o dell'unita' economica e
in particolare la tutela dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili le sociali». 
    La nomina dei commissari ad acta di cui si  discorre  e'  appunto
volta a tale ultima tutela, oltre che, piu' in generale, alla  tutela
del diritto alla salute (art. 32 Cost.). 
    Dunque evidente, come visto fin  qui,  e'  la  almeno  potenziale
intrusione nei poteri del commissario che si realizza  con  la  legge
regionale che si impugna. 
    Invero, come insegna la giurisprudenza di codesta  ecc.ma  Corte,
al fine di assicurare  contemporaneamente  l'unita'  economica  della
Repubblica e i livelli essenziali delle  prestazioni  concernenti  il
diritto fondamentale  alla  salute,  «il  Governo  puo'  nominare  un
commissario ad acta, le  cui  funzioni,  come  definite  nel  mandato
conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex  art.  2,
comma 88,  della  legge  n.  191  del  2009),  pur  avendo  carattere
amministrativo e non legislativo (sentenza n. 361 del  2010),  devono
restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da
ogni interferenza degli  organi  regionali  -  anche  qualora  questi
agissero per via legislativa -  pena  la  violazione  dell'art.  120,
secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 278 e n. 110 del 2014,
n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013  e  gia'  n.  78  del  2011).
L'illegittimita' costituzionale della legge regionale sussiste  anche
quando  l'interferenza  e'  meramente   potenziale   e,   dunque,   a
prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri  del
commissario incaricato di attuare il piano di  rientro  (sentenza  n.
110 del 2014)» (Corte Cost., sentenza n.14 del 19 gennaio 2017). 
    Alla Regione non e'  dunque  consentito  alcun  intervento  nelle
materie rientranti nella competenza commissariale,  quale,  come  nel
caso, quella della  prevenzione  e  della  lotta  al  tabagismo,  che
rientra nelle piu' generali «attivita' di prevenzione»  demandate  al
commissario ad acta, in un contesto tuttavia piu' ampio,  organico  e
non parcellizzato, destinato ad un'opera di  razionalizzazione  della
spesa pubblica. 
    L'attivita' della Regione rischierebbe infatti  di  ostacolare  -
anche nella ipotetica individuazione di tagli alla  spesa  e  non  di
aggravio della stessa - quella dell'organo straordinario, essendo del
tutto disarmonica rispetto  alle  scelte  commissariali  (cfr.  Corte
costituzionale, sentenza n. 226 del 15 dicembre 2016). 
    Di qui l'evidente violazione dell'art. 120 della  Costituzione  e
la inevitabilita' di una declaratoria di illegittimita'  della  legge
impugnata. 
    3.2. L'art. 2 della legge della Regione  Campania  n.  30  del  9
ottobre 2017  e'  altresi'  palesemente  violativo  della  previsione
dell'art. 117, comma  3,  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
rimette alla competenza legislativa concorrente (con obbligo, quindi,
per le Regioni di attenersi ai principi  fondamentali,  rimessi  alla
legislazione statale), tra le altre, la materia della  «tutela  della
salute» e del «coordinamento della finanza pubblica», avuto  riguardo
- come norme interposte - ai commi 80 (2) e 95 (3) dell'art. 2  della
legge n. 191 del 2009, quali disposizioni che pongono il  divieto  di
interferire con il piano di rientro e il mandato commissariale. 
    E, invero, la predisposizione del Piano regionale  triennale  per
la lotta al tabagismo ivi contemplato e gli interventi in quella sede
previsti  incidono  sulla  organizzazione  sanitaria  trascurando   i
vincoli posti dal piano di rientro del deficit sanitario e i relativi
programmi operativi, e appaiono pregiudizievoli  degli  obiettivi  in
quella sede individuati, in contrasto  con  il  chiaro  disposto  del
citato comma 95 che preclude alla Regione ogni iniziativa che sia «di
ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». 
    Anche sul punto soccorre la  recente  giurisprudenza  di  codesto
ecc.mo Consesso, che, nella  gia'  richiamata  sentenza  n.  14/2017,
chiarisce che «costituisce un principio fondamentale di coordinamento
della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80  e  95,
della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le  regioni
che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1,  comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)", finalizzati al contenimento della spesa sanitaria
e al ripianamento dei debiti (da ultimo, sentenza n. 227  del  2015)»
(sentenza n. 266 del 2016)". 
    In tal senso, tra le tante, soccorre anche Corte  costituzionale,
n.  227  dell'11  novembre  2015,  che  ribadisce  che   «l'autonomia
legislativa concorrente delle  regioni  nella  materia  della  tutela
della salute, in particolare nell'ambito della gestione del  servizio
sanitario,  puo'  incontrare  limiti  imposti  dalle  esigenze  della
finanza pubblica  al  fine  di  contenere  i  disavanzi  del  settore
sanitario (sentenza n.  193  del  2007).  In  particolare,  e'  stato
ripetutamente affermato che costituisce un principio fondamentale  di
coordinamento della finanza pubblica quanto  stabilito  dall'art.  2,
commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono  vincolanti,
per le regioni che  li  abbiano  sottoscritti,  gli  accordi  di  cui
all'art.  1,  comma  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005),  finalizzati  al  contenimento
della spesa sanitaria e al  ripianamento  dei  debiti  (ex  plurimis,
sentenze n. 278, n. 110 e n. 85 del 2014, n. 180 e n. 104 del  2013).
Tali accordi assicurano, da un lato, la partecipazione delle  regioni
alla definizione  dei  percorsi  di  risanamento  dei  disavanzi  nel
settore sanitario e, dall'altro, escludono che la Regione  possa  poi
adottare unilateralmente misure - amministrative o  normative  -  con
incompatibili (sentenza n. 51 del 2013)». 
    Conclusivamente, la norma censurata e' viziata anche sotto questo
profilo, e dovra' essere dichiarata incostituzionale. 

(1) «4. Commissari ad acta per le regioni  inadempienti.  1.  Qualora
    nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli piani  di
    rientro, effettuato dal tavolo di verifica  degli  adempimenti  e
    dal comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di
    assistenza,  di  cui  rispettivamente  agli  articoli  12   e   9
    dell'Intesa Stato-regioni  del  23  marzo  2005,  pubblicata  nel
    supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
    2005, con le modalita' previste  dagli  accordi  sottoscritti  ai
    sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30  dicembre  2004,
    n. 311, e  successive  modificazioni,  si  prefiguri  il  mancato
    rispetto da parte della regione degli  adempimenti  previsti  dai
    medesimi piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri
    finanziari nella dimensione  e  nei  tempi  ivi  programmati,  in
    funzione   degli   interventi   di   risanamento,    riequilibrio
    economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario
    regionale, anche sotto il  profilo  amministrativo  e  contabile,
    tale da mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei
    livelli  essenziali  delle   prestazioni,   ferme   restando   le
    disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b),  della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del  Consiglio  dei
    ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1,  della
    legge  5  giugno  2003,  n.  131,  su   proposta   del   Ministro
    dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro  della
    salute, sentito  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
    autonomie locali, diffida la regione ad adottare  entro  quindici
    giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi  e
    gestionali idonei a garantire il  conseguimento  degli  obiettivi
    previsti nel piano. 2. Ove la regione non adempia alla diffida di
    cui al comma 1, ovvero gli atti e  le  azioni  posti  in  essere,
    valutati dai predetti tavolo e  comitato,  risultino  inidonei  o
    insufficienti al raggiungimento degli obiettivi  programmati,  il
    Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
    delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,  sentito
    il Ministro per gli  affari  regionali  e  le  autonomie  locali,
    nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del
    singolo piano di rientro.  Al  fine  di  assicurare  la  puntuale
    attuazione del piano di rientro, il Consiglio  dei  ministri,  su
    proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto
    con il Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
    sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,  puo'
    nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o
    piu' subcommissari di qualificate e  comprovate  professionalita'
    ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di
    affiancare  il  commissario ad  acta nella  predisposizione   dei
    provvedimenti   da   assumere   in    esecuzione    dell'incarico
    commissariale. I  subcommissari  svolgono  attivita'  a  supporto
    dell'azione del commissario, essendo il  loro  mandato  vincolato
    alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al
    commissario con il mandato  commissariale.  Il  commissario  puo'
    avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e puo'
    motivatamente disporre,  nei  confronti  dei  direttori  generali
    delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  degli
    istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico  pubblici  e
    delle  aziende  ospedaliere  universitarie,  fermo  restando   il
    trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni
    in atto, che possono essere affidate a un soggetto  attuatore,  e
    l'assegnazione ad altro incarico fino  alla  durata  massima  del
    commissariamento ovvero alla naturale scadenza del  rapporto  con
    l'ente del servizio  sanitario.  Gli  eventuali  oneri  derivanti
    dalla  gestione  commissariale  sono  a  carico   della   regione
    interessata, che mette altresi' a disposizione del commissario  e
    dei subcommissari il personale, gli uffici e  i  mezzi  necessari
    all'espletamento  dell'incarico.   Con   decreto   del   Ministro
    dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  del
    lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono  determinati
    i compensi degli organi della gestione commissariale. Le  regioni
    provvedono  ai  predetti  adempimenti  utilizzando   le   risorse
    finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione
    vigente.  2-bis.  I  crediti  interessati  dalle   procedure   di
    accertamento  e  riconciliazione  del  debito  pregresso  al   31
    dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito  dei  piani  di
    rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo  1,  comma  180,
    della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta
    la richiesta ai creditori della  comunicazione  di  informazioni,
    entro un termine definito, sui crediti vantati dai  medesimi,  si
    prescrivono in cinque anni dalla data in  cui  sono  maturati,  e
    comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in
    vigore della legge di conversione del presente decreto,  qualora,
    alla  scadenza  del  termine  fissato,  non  sia   pervenuta   la
    comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la  predetta
    comunicazione, i crediti di cui al presente comma  non  producono
    interessi». 

(2) «80. Per la regione sottoposta ad un piano di rientro resta fermo
    l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del  piano  delle
    maggiorazioni   dell'aliquota   dell'imposta   regionale    sulle
    attivita' produttive e dell'addizionale regionale  all'IRPEF  ove
    scattate automaticamente ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  174
    della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da  ultimo  modificato
    dal comma 76 del presente articolo. A  decorrere  dal  2013  alle
    regioni  che  presentano,  in  ciascuno  degli  anni  dell'ultimo
    biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del  programma
    operativo  di  prosecuzione  dello  stesso   ,   verificato   dai
    competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa
    23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
    tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  di
    Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
    Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un  disavanzo  sanitario,  di
    competenza  del  singolo  esercizio  e  prima  delle   coperture,
    decrescente   e   inferiore   al    gettito    derivante    dalla
    massimizzazione  delle  predette  aliquote,  e'   consentita   la
    riduzione delle predette maggiorazioni,  ovvero  la  destinazione
    del relativo gettito a finalita'  extrasanitarie  riguardanti  lo
    svolgimento di servizi pubblici essenziali e  l'attuazione  delle
    disposizioni di cui  al  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
    convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,
    in  misura  tale  da  garantire  al  finanziamento  del  Servizio
    sanitario regionale un gettito pari al  valore  medio  annuo  del
    disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni
    che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo  triennio,  un
    disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e  prima
    delle coperture,  inferiore,  ma  non  decrescente,  rispetto  al
    gettito derivante dalla massimizzazione delle predette  aliquote,
    e' consentita la riduzione delle predette  maggiorazioni,  ovvero
    la destinazione del relativo gettito a  finalita'  extrasanitarie
    riguardanti lo  svolgimento  di  servizi  pubblici  essenziali  e
    l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8  aprile
    2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge  6  giugno
    2013, n. 64, in misura tale da  garantire  al  finanziamento  del
    Servizio sanitario regionale un gettito pari  al  valore  massimo
    annuo del disavanzo sanitario registrato nel  medesimo  triennio.
    Le predette riduzioni o destinazione a  finalita'  extrasanitarie
    sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in
    presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati
    Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali  provvedimenti
    di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale  all'IRPEF
    e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta  fermo  quanto
    previsto   dal   presente   comma   in    caso    di    risultati
    quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso
    di determinazione di un disavanzo sanitario  maggiore  di  quello
    programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano  sono
    vincolanti per  la  regione,  che  e'  obbligata  a  rimuovere  i
    provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi  che
    siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di  rientro.  A
    tale scopo, qualora in  corso  di  attuazione  del  piano  o  dei
    programmi operativi di cui al comma 88, gli  ordinari  organi  di
    attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli
    derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li  trasmettono
    al Consiglio regionale,  indicandone  puntualmente  i  motivi  di
    contrasto con il Piano di rientro o con i programmi  operativi.Il
    Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni,  apporta
    le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto,  o  le
    sospende,  o  le  abroga.  Qualora  il  Consiglio  regionale  non
    provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i
    termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o  comunque
    tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei
    programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta,  ai  sensi
    dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche
    normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta  fermo
    quanto previsto all'articolo 1,  comma  796,  lettera  b)  ottavo
    periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  in  merito  alla
    possibilita',  qualora  sia  verificato  che  il  rispetto  degli
    obiettivi  intermedi   sia   stato   conseguito   con   risultati
    quantitativamente migliori, di riduzione delle  aliquote  fiscali
    dell'esercizio successivo per la quota corrispondente al  miglior
    risultato  ottenuto:  analoga  misura  di  attuazione   si   puo'
    applicare  anche  al  blocco  del  turn  over  e  al  divieto  di
    effettuare spese non  obbligatorie  in  presenza  delle  medesime
    condizioni di attuazione del piano». 

(3) «95.  Gli  interventi  individuati  dal  piano  di  rientro  sono
    vincolanti per  la  regione,  che  e'  obbligata  a  rimuovere  i
    provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi  che
    siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».